Offerte Economiche

Sfondo bianco

EFFEELLE SRL


Società di servizi nei settori dell'edilizia e nella manutenzione e realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali. Il socio legale rappresentante, sig. Pasquale Lamacchia, vanta esperienza decennale nel settore dell'edilizia avendo realizzato diversi edifici condominiali nelle città di Matera e Potenza.
Società che realizzerà gli interventi necessari con la formula dello sconto in fattura.
Sede Legale sita in Matera alla Via della Croce n.8.

STUDIO PRO.TER.


Studio Associato composto dai professionisti Ing. Francesco Schiuma e Pierfrancesco Pellecchia. Studio professionale strutturato, composto da diverse figure tecniche con esperienza pluriennale, nei settori della progettazione di strutture in cemento armato, progetti di ECOBONUS SISMABONUS e HOUSING SOCIALE.
Lo studio associato si occuperà  di espletare tutti gli adempimenti tecnico/professionale per gli interventi necessari.
Studio professionale sito in Matera alla Via Dante n.8

SUPERBONUS 110% EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
detrazione 110% -applicabile lo sconto in fattura

Il Decreto Rilancio 2020 ha introdotto delle importanti agevolazioni per chi effettua interventi di riqualificazione energetica e antisismica:

• Detrazione Fiscale pari al 110% dei Lavori di Ristrutturazione effettuati Recupero immediato del BONUS Fiscale tramite la cessione del credito d’imposta oppure lo sconto in fattura.
Interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, al miglioramento dell’efficienza energetica, all’adozione di misure antisismiche, al recupero o restauro delle facciate mediante:

• l’applicazione di cappotti
• l’installazione impianti fotovoltaici
• l’installazione colonnine di ricarica
• l'installazione di nuovi infissi
• l'installazione di nuove caldaie a condensazione
Valutata la possibilità di accedere alla detrazione, si potrà accedere al Superbonus 110% a costo zero e senza alcun onere di anticipazione da parte dei condomini in tutte le fasi previste.

Operazioni che il committente obbligherà a fare:
• verificare la conformità urbanistica;
• verificare fattibilità della esecuzione delle opere usufruendo degli incentivi di cui al D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) -L. n. 77/2020;
• realizzare gli interventi di efficientamento energetico sulla base di un progetto esecutivo, redatto da un professionista del proprio staff tecnico;
• rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
• assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
• Utilizzare materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

BONUS FACCIATE
detrazione 90% -applicabile lo sconto in fattura

Con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta la disciplina che consente una detrazione dall'imposta lorda (di seguito anche “bonus facciate”), pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

  • Scopri di più

    Ambito soggettivo di applicazione: soggetti ammessi


    L'ambito di applicazione del “bonus facciate” è delineato al comma 219 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020 (di seguito, si farà riferimento solo ai commi dell'articolo 1 della predetta Legge di bilancio 2020) in forza del quale «le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento».


    Sotto il profilo soggettivo -tenuto conto del tenore letterale del citato comma 219, che introduce la detrazione ai fini dell'imposta lorda a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti, senza porre ulteriori condizioni -la predetta detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.


    Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.


    Sono esclusi, ad esempio, dalla possibilità di fruire del “bonus facciate”, i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva. Tuttavia, qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il “bonus facciate” in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.


    In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione (e, quindi, ammessi al “bonus facciate”) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).


    Il bonus facciate spetta ai proprietari, ai nudi proprietari, agli usufruttuari o titolari di altro diritto reale di godimento (uso, abitazione o superficie), ai titolari di contratto di locazione o di comodato registrato che siano in possesso dell'autorizzazione del proprietario dell'edificio all'esecuzione dei lavori. Possono detrarre queste spese anche il promissario acquirente dell'immobile a condizione che esista un contratto preliminare di vendita registrato e chi esegue i lavori in proprio per le spese di acquisto dei materiali utilizzati. Possono utilizzare il bonus facciate anche i familiari conviventi dei soggetti appena elencati e i conviventi di fatto se sostengono le spese per la realizzazione dei lavori di rifacimento della facciata. Per utilizzare il bonus devono essere conviventi alla data di inizio lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente e gli interventi devono riguardare un immobile nel quale si esplica la convivenza.


    Ambito oggettivo di applicazione: interventi ammessi


    Sotto il profilo oggettivo, la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.


    L'agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”[10].


    Tanto premesso, la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o inzone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Effeelle srl – sede lega in Via della Croce n.8 – Matera – email: effeellematera@gmail.com – tel.:0835/1940354 legale rappresentante Lamacchia Pasquale 338/1879141 – partita iva 01347780775


     


    Ai fini del riconoscimento del “bonus facciate”, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle ‹‹strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi››. In particolare, la detrazione spetta per:


    -interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;


    -interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;


    -interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.


    'agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).


    La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Tali interventi comprendono, a titolo esemplificativo:


    -il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;


    -il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;


    -lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.


    Devono, invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. La detrazione, inoltre, spetta anche per:


    -le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo dilavori(ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica);


    – gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).



    Efficienza energetica -interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio


    Secondo quanto stabilito al comma 220, nell'ipotesi «in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

RISTRUTTURAZIONE
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
detrazione 50% -applicabile lo sconto in fattura

La Ristrutturazione edilizia viene definita nel Testo unico per ledilizia un “insieme di interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Ma vediamo quali categorie sono contemplate negli interventi edilizi:
• interventi di manutenzione ordinaria
• interventi di manutenzione straordinaria
• interventi di restauro e risanamento conservativo
• interventi di nuova costruzione
• interventi di ristrutturazione urbanistica

E nello specifico rientrano nella ristrutturazione edilizia opere di:
• demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello precedente (a eccezione di quanto previsto per l’adeguamento alla normativa antisismica)
• trasformazione di superfici accessorie in superfici utili e abitabili (come ad esempio scantinati, sottotetto, etc destinati all’uso abitativo)
• costruzione di ascensori o di scale esterne (non correlate alla cura dell’abitazione)
• cambiamento di destinazione d’uso dell’immobile ( cioè passaggio da abitazione a ufficio e viceversa)
• frazionamento di unità immobiliari

Per semplificare ulteriormente, possiamo dire che la maggior parte degli interventi di ristrutturazione edilizia è riducibile a due tipologie: la ristrutturazione ordinaria e la ristrutturazione straordinaria. Queste distinzioni sono molto utili perché aiutano a fare chiarezza: interventi diversi, infatti, richiedono operazioni e norme diverse da rispettare.
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